Il trattamento di fine rapporto arriva nella busta paga dei dipendenti che ne faranno richiesta al datore di lavoro a partire dal mese di aprile, con uno slittamento ulteriore nel caso in cui l’azienda abbia meno di 50 addetti e abbia fatto richiesta di accesso ai finanziamenti bancari assistiti da garanzia. A stabilirlo è il Dpcm 29/2015, che contiene il regolamento con le norme attuative delle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) sulla monetizzazione del Tfr come quota integrativa della retribuzione (Quir) pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 65 del 2015.
Nel frattempo Infodatablog del Sole 24 Ore ha messo a punto, in collaborazione con lo Studio Rota Porta, un tool digitale per il calcolo della quota netta di Tfr che il lavoratore richiedente si vedrà anticipata in busta paga (quota mensile su 12 mensilità). Il risultato tiene conto delle imposte ordinarie che il datore di lavoro dovrà applicare sull’importo anticipato. Bisogna aver lavorato almeno sei mesi nel 2015 per ottenere l’anticipo. Per calcolarne l’importo basta conoscere la propria retribuzione lorda e il reddito annuo conseguente (che, in assenza di altri redditi, è uguale alla retribuzione) e premere invio.
Il calcolatore messo a punto dal Sole 24 Ore si basa su valori lordi presunti di retribuzione e reddituali, passibili di conguaglio in fase di dichiarazione dei redditi. Lo strumento, per quanto indicativo, è utile per avere un’indicazione dell’impatto della misura sulla propria busta paga tenendo conto dell’imposizione fiscale. La tassazione ordinaria (Irpef) impatta in modo progressivo all’aumentare del reddito lordo annuo. Tuttavia, nonostante il maggior peso della variabile fiscale, l’anticipo sarà comunque più elevato per chi ha una base imponibile maggiore.
Dieci cose da sapere sul Tfr in busta paga
Nota bene: I calcoli tengono conto dell’imposta Irpef ordinaria e non comprendono le addizionali regionali e comunali. La base imponibile incude il Tfr maturando nel 2015. Inoltre si presume che la retribuzione lorda annua rappresenti l’imponibile previdenziale e che non sia cambiato rispetto all’anno precedente. Il risultato ha un carattere indicativo e non ha alcun valore a fini fiscali. L’esatta determinazione dipende dalle modalità di applicazione delle imposte ed è comunque sottoposta a conguaglio finale.