Le regole sul licenziamento non sono uguali per tutti. Dopo una sentenza di novembre della sezione lavoro della Cassazione che aveva esteso la legge Fornero anche ai dipendenti pubblici, ieri una nuova sentenza emessa dalla stessa sezione ha deciso che negli uffici pubblici l’articolo 18 rimane quello scritto nel 1970.
La legge Fornero aveva introdotto forti limitazioni alla possibilità di reintegro in caso di licenziamento illegittimo. In seguito, il Jobs Act ha limitato il reintegro ai soli casi di licenziamento discriminatorio, per motivi di razza o religione ad esempio, sostituendolo per la maggior parte dei casi con il risarcimento.
Le conseguenze dei nuovi testi legislativi sul lavoro, non definite dal Jobs Act negli «ambiti, modalità e tempi» per quanto riguarda il settore pubblico, sono state fissate di volta in volta dai giudici concretizzandosi in una casistica non omogenea di pareri. Così, mentre per i lavoratori del settore privato la reintegra è per certo ammessa in un solo caso (licenziamento discriminatorio), per quelli della Pa i casi possono essere di più, a discrezione del giudice, come previsto dalla versione pre-Fornero dell’articolo 18.
Dopo l’ultima sentenza della Cassazione che ha ricollocato i dipendenti pubblici sotto l’ombrello di una maggiore tutela, i sindacati si sono detti soddisfatti mentre i giuslavoristi hanno parlato di disuguaglianze inaccettabili tra pubblico e privato.
Tratto da Il Sole 24 ORE del 10/06/2016, pagina 7